Classificazione e riconoscimento della disabilità visiva

La Legge 3 aprile 2001, n. 138 “Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici” ha definito le varie forme di ipovisione e cecità secondo i parametri riconosciuti dalla medicina oculistica internazionale. La classificazione, oltre al residuo visivo, tiene conto del residuo perimetrico binoculare, distinguendo cinque categorie di minorazione visiva:

Art. 2. (Definizione di ciechi totali) 1. Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali: a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi; b) coloro che hanno la mera percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore; c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.

Art. 3. (Definizione di ciechi parziali) 1. Si definiscono ciechi parziali: a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.

Art. 4. (Definizione di ipovedenti gravi) 1. Si definiscono ipovedenti gravi: a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.

Art. 5. (Definizione di ipovedenti medio-gravi) 1. Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi: a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento.

Art. 6. (Definizione di ipovedenti lievi) 1. Si definiscono ipovedenti lievi: a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento.

Le domande volte ad ottenere i benefici in materia di cecità civile, corredate di certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, debbono essere inoltrate all’INPS esclusivamente per via telematica. La presentazione della domanda si articola in più fasi. Le sezioni UICI sono a disposizione per fornire adeguata assistenza all’espletamento delle pratiche burocratiche.

Provvidenze economiche

I benefici economici ai quali si ha diritto sono

1. se ciechi assoluti di cui all’art. 2 della Legge 138/2001 indennità di accompagnamento concessa a titolo della minorazione e pensione non reversibile, (quest’ultima solo se con reddito annuale inferiore a 16.000 euro.)

2. se ciechi parziali di cui all’art. 3 della Legge 138/2001 indennità speciale concessa a titolo della minorazione (di importo inferiore rispetto ai ciechi assoluti) e pensione non reversibile (quest’ultima solo se con reddito inferiore ai 16000 euro.)

Ai soggetti di cui all’art. 4, 5 e 6 della legge 138/2001 non è per ora riconosciuto alcuna indennità di accompagnamento derivante dal loro stato di ipovedenti gravi, mediogravi e lievi, ancorché rientranti, secondo l’indicazione ministeriale, nella categoria degli invalidi civili. Se l’invalidità è uguale o superiore al 74%, entro un limite di reddito di circa 5000 euro è previsto un assegno di invalidità.